Art. 6.
(Modalità per l'accertamento e il riconoscimento dei titoli di studio).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accertamento dei livelli di formazione raggiunti dal singolo studente ai fini del conseguimento dei passaggi di classe e dei titoli di studio previsti dalla Scuola telematica e dalle scuole telematiche private istituite ai sensi dell'articolo 5.